Nuove aliquote accisa 2023

  • Categoria dell'articolo:Microbirrifici

In data 28 febbraio 2023 è entrato in vigore il “Decreto Milleproroghe” con indicazioni sulle nuove aliquote accisa per il comparto birraio.

Lo sconto sull’aliquota accisa, precedentemente limitato all’anno 2022, è stato prorogato a tutto il 2023.

La data di entrata in vigore delle nuove aliquote è retroattiva al 01/01/2023, pertanto:

— a partire dal 1 marzo 2023, è possibile utilizzare la nuova aliquota pari ad € 2,97 per hl e Grado Plato, con sconto percentuale per scaglioni di produzione:

  • produzione annua inferiore a 10.000 hl, sconto 50% ovvero â‚¬ 1,485 per hl e Grado Plato
  • produzione annua compresa tra 10.000 e 30.000 hl, sconto 30% ovvero 2,079 per hl e Grado Plato
  • produzione annua compresa tra 30.000 e 60.000 hl sconto 20% ovvero 2,376 per hl e Grado Plato.

— per l’accisa eventualmente già versata nel periodo gennaio-febbraio 2023, è possibile inoltrare a mezzo PEC, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, istanza di rimborso all’Agenzia delle dogane e dei monopoli mediante accredito in compensazione della maggiore accisa versata:

“l’esercente avente titolo presenta, mediante il proprio indirizzo di PEC giĂ  comunicato ex art. 19-bis, comma 2, del T.U.A., l’istanza per il rimborso della complessiva maggiore accisa pagata all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sull’impianto di immissione in consumo della birra entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (entro il 29 maggio 2023).
Sempre ai sensi del comma 4 dell’art. 15-bis del decreto-legge n. 198/22, infine, il rimborso viene accordato esclusivamente mediante la modalitĂ  dell’accredito contemplato dall’art. 14, comma 7, del D.Lgs. n. 504/95, quale regolamentato dall’art. 6, commi 3 e 4, del D.M. 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi pagamenti dell’accisa dovuta dal soggetto obbligato.”

Leggi la CIRCOLARE N. 8/2023

Leggi il testo completo del decreto

Estratto Articolo 15 bis – Disposizioni in materia di accisa sulla birra

1. All’articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: Â«per gli anni 2022 e 2023»;
b) al comma 3-quater, introdotto dall’articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla linea, le parole: «Limitatamente all’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023».

2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 e’ sostituito dal seguente:
«986. L’aliquota di accisa sulla birra di cui all’allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e’ rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato».

… omissis

4. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un’istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell’accisa dovuta.

… omissis